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La legge c’è ma non diciamolo in giro

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Martedì 10 Febbraio 2009 – 8:02 – Ernesto Ferrante stampa
La legge c’è ma non diciamolo in giro



Tra le varie falsità propinate agli italiani sul caso di Eluana Englaro una delle più sfacciate è che esista un vuoto legislativo in tale materia. Il ministro Sacconi, a più riprese ha affermato che le leggi non ci sono e che bisogna intervenire: niente di più falso! Si abbia il coraggio, invece, di dire chiaramente che le leggi ci sono, ma si vogliono cambiare con un colpo di mano mascherato da decretazione d’urgenza perché non piacciono alla chiesa cattolica.
Il Vaticano ed i suoi chierichetti istituzionali hanno creato artificiosamente il “caso” Eluana Englaro per sostenere la propria legge (la proposta avanzata dal senatore Calabrò), che vuole escludere la possibilità di rifiutare l’alimentazione artificiale.
L’ordinamento giuridico italiano con la legge del 28 marzo 2001, n. 145 ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997. All’articolo 5 la Convenzione afferma: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. [...] La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. [...] Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. [...] L’autorizzazione [...] può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata” All’articolo 34 la convenzione ribadisce: “Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.” Infine all’articolo 51 la Convenzione precisa: “Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla”.
Le legge quindi c’è ed è anche molto chiara.
Il rifiuto di nutrirsi, e a maggior ragione il rifiuto dell’alimentazione artificiale, deve essere rispettato dal medico.
Deve essere rispettata la volontà precedentemente manifestata dal paziente non in grado di esprimersi. Qualsiasi intervento nel campo della salute (quindi anche l’alimentazione artificiale) necessita di autorizzazione della persona interessata o di un suo familiare se la persona non ha la capacità di dare consenso. Nessun intervento (neppure diagnostico) può essere effettuato senza consenso.
Disposizioni inequivocabili che non piacciono agli ambienti clericali, sempre più invadenti e pronti a mobilitarsi in difesa della vita “astratta”, ma assolutamente assenti quando si tratta di difendere la vita “concreta”.
La legge quindi c’è e dovrebbe essere rispettata da tutte le strutture sanitarie italiane, e non interpretata ed applicata a proprio uso e consumo come ha fatto la casa di cura Beato Luigi Talamoni di Lecco, non a caso di proprietà ecclesiastica, che ha violato la legge rifiutando di sospendere l’alimentazione artificiale ad Eluana... Che non si sappia troppo in giro, però: la nuova crociata è appena iniziata.

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